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Sez. 5, Sentenza n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607554 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2009-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607554-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

L'avviso di liquidazione è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo e degli accessori ma ha l'ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall'art. 2943 cod. civ., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere soltanto integrativo e non derogatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)