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Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 19/08/1964 (Rv. 303506 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI)- DANNI MORALI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303506-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI)- DANNI MORALI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

La liquidazione del cosi detto 'danno moralè, cioe quello che neppure indirettamente si associa a detrimenti patrimoniali, consistendo nell'ingiusto perturbamento apportato alle condizioni d'animo del leso ('patema d'animò) e rimessa al criterio discrezionale del giudice di merito, con l'unico vincolo della proporzionalita alla gravita del reato (che puo essere anche soltanto colposo). Non potendo siffatto danno morale essere provato nel suo preciso ammontare, per la sua liquidazione non puo che farsi ricorso alla valutazione equitativa, per la quale non sussistano criteri obiettivi. Per la attribuzione del 'pretium doloris', non avendo il danaro la funzione di corrispettivo del bene perduto, bensi semplicemente quella di un mezzo per ottenere soddisfazioni in sostituzione del dolore ingiustamente provato, cioe per conseguire una determinata somma di utilita a lenimento e compenso di sofferenze, il giudice di merito terra conto di tutte le circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolarè e, a tal fine, potra prendere in considerazione l'entita dell'offesa arrecata, l'eta, il sesso del leso, il rapporto di parentela con questo, in caso di morte, le condizioni economiche dell'obbligato ed il bisogno del danneggiato, maggiore o minore sensibilita dell'avente diritto ed altri elementi del genere, non suscettibili di enumerazione o catalogazione, ma che valgono a rendere il piu possibile rispondente a criteri di equita la conversazione in termini pecuniari del dolore puramente morale, che non abbia riflessi economici. (V. 2760/63; 2125/62; 1687/62; 40/62; 2531/61; 1166/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)