Sez. 3, Sentenza n. 23 del 11/01/1988 (Rv. 456692 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
La liquidazione del danno non patrimoniale - cosiddetto danno morale - non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Essa però deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, cosicché questo non si riduca a mera espressione simbolica. (V 2396/83, mass n 427249; (V 2336/64, mass n 303506).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)