Sez. 5, Sentenza n. 4542 del 11/04/1996 Ud. (dep. 03/05/1996) Rv. 204839 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - In genere | Acque pubbliche - Concessionario - Cessione a terzi - Violazione di divieto posto dalla concessione - Furto ex artt. 624 e 625, n. 7 cod. pen. - Esclusione - Illecito amministrativo - Sussistenza - Possibilità - Ragione.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - In genere
Non commette il delitto di furto di cui agli artt. 624 e 625, n. 7 cod. pen., bensì eventualmente illecito amministrativo, il concessionario di acque pubbliche, che ceda a terzi le acque stesse, violando lo specifico divieto posto con l'atto di concessione. Ciò perché egli è il legittimo possessore della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)