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Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 09/12/1968 Ud. (dep. 14/02/1969) Rv. 110310 - 01

IMPUGNAZIONI - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - INOPPUGNABILITA DELLE ORDINANZE -ORDINANZA AMMISSIVA - DECISIONE SULLA ESISTENZA DEL DIRITTO DELLA PARTE CIVILE - E IMPUGNABILE.*
Stato
decisa il 1968-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110310-01

IMPUGNAZIONI - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - INOPPUGNABILITA DELLE ORDINANZE -ORDINANZA AMMISSIVA - DECISIONE SULLA ESISTENZA DEL DIRITTO DELLA PARTE CIVILE - E IMPUGNABILE.*

Per il principio della tassativita delle impugnazioni, le ordinanze che ammettono o respingono la Costituzione di parte civile non sono impugnabili l'impugnazione puo essere proposta, nel caso di ordinanza ammissiva, soltanto contro la decisione sul diritto della parte civile a ottenere le restituzioni e il risarcimento dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)