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Sez. 4, Sentenza n. 224 del 13/02/1981 Ud. (dep. 13/01/1982) Rv. 151551 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ORDINANZA INOPPUGNABILE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151551-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ORDINANZA INOPPUGNABILE - EFFETTI.*

Qualora il giudice abbia ammesso la Costituzione di parte civile, l'imputato conserva il diritto di impugnare la sentenza per contestare la sussistenza della legitimatio ad causam, ma non già la legitimatio ad processum, ormai incontestabile, atteso il carattere inoppugnabile della relativa pronuncia. (V. Mass. Nn. 100413 anno 1976; 125013 anno 1973; 129309 anno 1975; 131941 anno 1976; 138048 anno 1978; 148185 anno 1981 sulla inoppugnabilità; V. Mass. Nn. 145197 anno 1980; 142602 anno 1979; 138049 anno 1978; 134242 anno 1976; 132774 anno 1976; 129310 anno 1975 sui limiti di tale inoppugnabilità; V. Mass. Nn. 110310 anno 1969 sulla impugnabilità dell'ordinanza che ha riconosciuto il diritto della parte civile a ottenere le restituzioni e il risarcimento dei danni; V. Mass. N. 140406 anno 1978 in termini).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)