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Sez. 3, Sentenza n. 3647 del 12/07/2017 Ud. (dep. 25/01/2018) Rv. 272073 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Oggetto - Differenze - Crisi di liquidità d'impresa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272073-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10-ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, che solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'erario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 reiterazione 0010 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 reiterazione 0010 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)