Sez. 3 - , Sentenza n. 23796 del 21/03/2019 Ud. (dep. 29/05/2019) Rv. 275967 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento IVA - Elemento psicologico – Crisi di liquidità - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)