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Sez. 5, Ordinanza n. 26743 del 15/10/2024 (Rv. 672762-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Termine triennale di decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rapporti con il successivo art. 78 - Interpretazione.
Stato
decisa il 2024-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672762-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, il meccanismo acceleratorio delle decadenze stabilito dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed il più lungo termine di prescrizione decennale previsto dal successivo art. 78 vanno interpretati in termini coordinati, per cui il primo, laddove fa decorrere il termine di decadenza dal formarsi del giudicato che abbia deciso il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro, deve

essere inteso nel senso che la predetta decadenza disciplini soltanto la residuale ipotesi in cui, a seguito della sentenza in giudicato che abbia deciso sul ricorso del contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione, l'Amministrazione sia tenuta a procedere ad un ulteriore accertamento d'imposta entro il termine di decadenza ivi previsto.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)