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Sez. 5, Sentenza n. 13179 del 11/06/2014 (Rv. 631203 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Termine triennale di decadenza - Art. 76, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631203-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

L'art. 76, comma 2, lett. b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel prevedere, in caso di decisione sul ricorso del contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione del tributo, il decorso del termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato, ha carattere residuale e concerne il solo caso in cui, a seguito del sopravvenuto giudicato, l'Amministrazione debba procedere ad un ulteriore accertamento, dovendosi interpretare la disposizione in coerenza con il complessivo sistema e, in particolare, con l'art. 78 del d.P.R. n. 131 cit., che dispone che la pretesa fiscale definitivamente accertata debba essere liquidata entro l'ordinario termine di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: DPR 24/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 24/04/1986 num. 131 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)