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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22392 del 26/09/2017 (Rv. 646000 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte avvenuta nel corso del giudizio di primo grado - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del procuratore costituito - Proposizione dell'atto di appello nei confronti del defunto - Costituzione degli eredi nel giudizio di appello - Ricorso per cassazione - Proponibilità nei confronti del defunto - Esclusione - Erronea intestazione della sentenza d'appello con indicazione della parte defunta - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646000-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorche´ l'atto di appello, in virtu` dell'art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, non rilevando, in senso contrario, la circostanza per la quale nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto dalla sentenza di secondo grado risultava il decesso della parte avvenuto nel corso del giudizio, interrotto e successivamente riassunto dagli eredi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)