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Sez. 3, Sentenza n. 16595 del 05/08/2005 (Rv. 584747 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Morte della parte avvenuta dopo il giudizio di primo grado - Notifica dell'atto di appello presso il procuratore domiciliatario del defunto - Validità della notificazione - Condizioni
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584747-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

La notificazione dell'impugnazione della sentenza di primo grado è validamente effettuata al procuratore domiciliatario della parte deceduta successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, ma anteriormente alla sua notificazione, restando irrilevante l'eventuale conoscenza di fatto dell'avvenuto decesso della controparte, atteso che ciò che rileva perché operino le conseguenze che la legge riconnette alla morte o alla perdita della capacità della parte costituita in giudizio è unicamente la "conoscenza processuale" dell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)