Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 31/08/2015 (Rv. 636303 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Cessione delle azioni revocatorie - Successione a titolo particolare nel diritto controverso da parte dell'assuntore - Chiusura del fallimento - Legittimazione dell'assuntore a rinunciare al ricorso per cassazione proposto dalla curatela - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE
Qualora il concordato fallimentare con assunzione preveda la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento conseguente alla definitività del provvedimento di omologazione determina una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c., sicché quest'ultimo, pur potendo intervenire nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, ma non come parte necessaria né in sostituzione del curatore fallimentare, non è tuttavia legittimato a rinunciare al ricorso già proposto dalla curatela.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)