Sez. 2, Sentenza n. 29385 del 28/12/2011 (Rv. 620875 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Cessione dei beni all'assuntore - Effetti sui giudizi in corso - Assunzione, da parte dell'assuntore, nella qualità di contraddittore necessario - Esclusione - Fondamento - Facoltà dell'assuntore di intervenire nel giudizio - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
Il terzo assuntore di concordato fallimentare, che, per effetto di esso, abbia acquistato la proprietà di un immobile già oggetto di controversia tra l'imprenditore "in bonis" ed un terzo (nella specie, relativa a domanda di accertamento della simulazione), è un successore a titolo particolare dell'imprenditore stesso, con la conseguenza che non è parte necessaria nel giudizio di impugnazione per revocazione proposta contro la sentenza pronunciata tra l'imprenditore ed il terzo; giudizio in cui lo stesso assuntore, tuttavia, ha la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che il mancato esercizio di tale facoltà si risolva, però, in difetto di integrità del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)