Sez. 1, Sentenza n. 9716 del 18/06/2003 (Rv. 564388 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Comunicazione del curatore al creditore - Funzione - Carattere decisorio - Esclusione - Oggetto dell'opposizione - Provvedimento del giudice delegato riportato nello stato passivo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nella procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione del credito rileva unicamente il provvedimento adottato dal giudice delegato e riportato nello stato passivo, avendo la comunicazione del curatore al creditore unicamente la funzione di portare a conoscenza dell'interessato l'avvenuta ammissione o esclusione del credito ai fini del decorso del termine per l'eventuale opposizione, oggetto della quale è, dunque, il detto provvedimento del giudice delegato, e non la comunicazione dello stesso, priva di carattere decisorio. La comunicazione, infatti, originariamente - prima che la sentenza n. 102 del 1986 della Corte costituzionale colpisse l'art. 98, primo comma, della legge fallimentare - neppure prevista, ha la sola funzione di portare a conoscenza dell'interessato il provvedimento del giudice delegato senza dispiegare alcun effetto ulteriore, incombendo sulla parte l'onere di accertare l'effettivo contenuto del provvedimento del giudice delegato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)