Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 26/05/1999 (Rv. 526664 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Termine - Decorrenza - Conoscenza del provvedimento del giudice disponente il deposito - Rilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 98 legge fall. quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 102/1986, il termine di quindici giorni per l'opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dalla data di ricezione della raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito. È equivalente alla conoscenza dell'avvenuto deposito la conoscenza del provvedimento del giudice che dispone il deposito, in quanto tale conoscenza consente di esaminare lo stato passivo che sia stato immediatamente depositato ovvero, nel caso non sia stato ancora depositato, la data di deposito e in quest'ultimo caso da questa decorrerà il termine per proporre opposizione (nella specie il curatore aveva con lettera raccomandata comunicato che il giudice aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo e ne aveva ordinato il deposito e tale comunicazione è stata ritenuta equivalente a quella di avvenuto deposito).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)