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Sez. 2, Sentenza n. 6629 del 12/11/1986 (Rv. 448788 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448788-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*

Agli effetti della configurabilità della responsabilità precontrattuale per interruzione delle trattative, a norma dell'art. 1337 cod. civ., non rileva, in contrario, l'eventuale breve durata od il numero minimo degli incontri intervenuti tra le parti, ove la detta interruzione ad opera di una delle parti, risulti comunque priva di ogni ragione giustificativa e tale perciò da sacrificare il legittimo affidamento che la controparte poteva aver fatto sulla conclusione del contratto. (V 4448/76, mass n 383163; (V 1781/74, mass n 369966).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)