Sez. 3, Sentenza n. 1781 del 17/06/1974 (Rv. 369966 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONDIZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONDIZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
Se la parte che, nel corso delle trattative, abbia fatto sorgere nell'altra la ragionevole previsione della conclusione del contratto e poi interrompa, senza giustificato motivo le trattative medesime, e tenuto al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse, ossia alle spese sostenute in previsione della conclusione del contratto. (Conf 4619'57; V 1499'71, mass n 351839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)