Sez. U, Sentenza n. 11147 del 12/11/1997 (Rv. 509757 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Piano di edilizia economica e popolare annullato dal giudice amministrativo - Conseguenze - Illegittimità dell'occupazione d'urgenza - Diritto dell'espropriato al risarcimento del danno - Insorgenza - Responsabilità congiunta dell'ente delegante e del delegato - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
La pronuncia del giudice amministrativo che annulla, su ricorso del proprietario del fondo espropriato, il piano di edilizia economica e popolare in base al quale è stata disposta l'espropriazione, facendo venir meno l'affievolimento del diritto dominicale ed il potere ablativo, travolge il decreto di espropriazione e rende illegittima l'occupazione d'urgenza disposta in base a provvedimento di localizzazione attuativa di detto piano, col conseguente insorgere del diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno, ove non sia possibile la restituzione del bene a causa della realizzazione dell'opera pubblica. In tal caso l'ente delegato, che ha realizzato l'opera nonostante il venir meno dell'originario potere di esproprio (a seguito della pronuncia del giudice amministrativo), producendo, così, l'irreversibile trasformazione del fondo, concorre con l'ente delegante nella produzione del danno provocato al proprietario per la perdita del diritto dominicale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)