Sez. U, Sentenza n. 4784 del 22/04/1992 (Rv. 476888 - 01)
Giustizia amministrativa - Giudicato amministrativo (cosa giudicata amministrativa) - Efficacia soggettiva | Espropriazione disposta in base a piano per l'edilizia economica e popolare - Piano - Annullamento - Pronuncia - Conseguenze - Opera pubblica - Realizzazione - Bene - Restituzione - Esclusione - Acquirente del bene rimasto estraneo al giudizio - Danni - Risarcimento - Azione davanti al giudice ordinario - Esperibilità - Prescrizione - Decorrenza.
Giustizia amministrativa - Giudicato amministrativo (cosa giudicata amministrativa) - Efficacia soggettiva
La pronuncia del giudice amministrativo, che annulla, su ricorso del proprietario del fondo espropriato, il Piano per l'edilizia economica e popolare in base al quale è stata disposta l'espropriazione, e che, quindi, facendo venir meno l'affievolimento del diritto dominicale ed il potere ablativo, travolge il decreto di espropriazione, implicando l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno, ove non sia possibile la restituzione del bene a causa della realizzazione dell'opera pubblica, rendendo altresì irrilevante l'eventuale successiva adozione di una nuova dichiarazione di pubblica utilità o di un nuovo provvedimento espropriativo, opera, in applicazione dei principi posti dall'art. 111 cod. proc. civ., anche nei riguardi dell'acquirente del bene, il quale, pertanto, con prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia medesima, è abilitato all'azione risarcitoria davanti al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)