Sez. 3, Sentenza n. 3778 del 02/05/1997 (Rv. 504012 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Obbligazione di somma di denaro - Domicilio del creditore - Società - Identificazione del luogo dell'adempimento nella sede sociale - Esistenza di filiali - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
In tema di competenza per territorio, ai fini della individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, il domicilio del creditore cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 1282 cod. civ. si identifica nei riguardi di una società con la sua sede principale anche nel caso in cui vi sia una filiale, giacché quest'ultima non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, senza che abbia rilievo in contrario la circostanza che lo specifico affare dal quale è sorto il rapporto controverso sia stato esclusivamente gestito dalla filiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)