Sez. 1, Sentenza n. 341 del 04/02/1969 (Rv. 338341 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NATURA - RAPPORTI CON I TERZI E CON IL DEBITORE CEDUTO - DIFFERENZE - NOTIFICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO- REQUISITI - CESSIONE NOTIFICATA AD UN UFFICIO LOCALE DI VENDITA DI UNA SOCIETA NON COSTITUENTE SEDE SECONDARIA DELL'IMPRESA E CON DIRETTORE PRIVO DI POTERI DELL'INSTITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NATURA - RAPPORTI CON I TERZI E CON IL DEBITORE CEDUTO - DIFFERENZE - NOTIFICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO- REQUISITI - CESSIONE NOTIFICATA AD UN UFFICIO LOCALE DI VENDITA DI UNA SOCIETA NON COSTITUENTE SEDE SECONDARIA DELL'IMPRESA E CON DIRETTORE PRIVO DI POTERI DELL'INSTITORE.*
La notificazione della cessione del credito, che impedisce al debitore di conseguire la liberazione dal debito con il pagamento eseguito al creditore cedente, e elemento essenziale nei confronti dei terzi nei confronti del debitore, invece, essa non va intesa in senso formale, ma deve tuttavia essere idonea a produrre l'effettiva e diretta conoscenza dell'avvenuta cessione. (nella specie la Corte di Cassazione ha escluso tale idoneita per essere stata la cessione notificata non gia agli organi rappresentativi della societa debitrice, ma ad un ufficio locale di vendite della stessa societa, denominata filiale, ma non costituente Sede secondaria dell'impresa ai sensi dell'art. 2197 cod. civ. ed il cui direttore non aveva i poteri dell'institore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)