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Sez. 1, Sentenza n. 27791 del 16/12/2005 (Rv. 586563 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. sull'immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione "ex" art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1998 - Portata - "Ratio" - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586563-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la "ratio" dell'art. 13, comma settimo, del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n.286), il quale dispone la comunicazione all'interessato del decreto di espulsione unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero espulso la comprensione della misura e l'apprestamento della difesa. Ditalchè il precetto di legge è da ritenersi pienamente soddisfatto le volte in cui lo straniero, conosca o meno la lingua nella quale è tradotto il testo della misura emessa a suo carico, abbia comunque perfettamente compreso il testo italiano del decreto che, unitamente alla traduzione, gli viene comunicato: ed è infatti significativo che la norma imponga la traduzione non già nella lingua nazionale dell'espellendo bensì "nella lingua da lui conosciuta", esplicitando la "ratio" che è quella di assicurare comprensione e difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)