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Sez. 1, Sentenza n. 3006 del 17/02/2004 (Rv. 570179 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Comunicazione - Traduzione in lingua conosciuta dall'espulso - Presupposti - Traduzione in lingua inglese, francese o spagnola - Presupposto della impossibilità di traduzione in lingua conosciuta - Indicazione delle ragioni nell'atto comunicato - Necessità - Sindacato del giudice sulla effettività delle ragioni indicate - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570179-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il requisito di legittimità del decreto di espulsione dello straniero costituito dalla traduzione del testo comunicato all'espulso, prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, è superato dalla adeguata comprensione del testo italiano da parte dello straniero; in difetto, vige l'obbligo della traduzione in lingua da lui conosciuta, o, in caso di impossibilità di traduzione in tale lingua, della traduzione in lingua inglese, francese o spagnola, ma con specificazione, in tal caso, nello stesso testo comunicato, della ragione della difficoltà tecnico-organizzativa impeditiva della traduzione stessa (ad es. il mancato reperimento immediato di un traduttore), con tale precisazione avendo l'Amministrazione soddisfatto il requisito di legittimità, senza che il giudice possa esercitare alcun sindacato sulla effettività della ragione indicata, trattandosi di modalità della organizzazione o della esecuzione del servizio degli Uffici territoriali del Governo, sottratte al controllo del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)