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Sez. 3, Sentenza n. 2393 del 20/11/1965 (Rv. 314474 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - TERMINE DI GRAZIA - CONCESSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1965-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314474-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - TERMINE DI GRAZIA - CONCESSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*

La facolta concessa al giudice, a mente dell'art 37 della legge 23 maggio 1950 n 253, di accordare al conduttore moroso un termine per il pagamento delle pigioni scadute, costituisce una deroga al principio contenuto nell'ultimo comma dell'art 1453 cod civile e vale a rimettere il debitore nelle condizioni in cui egli si trovava prima che venisse intimata la citazione per la risoluzione. Ne consegue che se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto nel termine concessogli, l'inadempienza deve considerarsi sanata a tutti gli effetti. Il termine di grazia, di cui all'art 37 della legge 23 maggio 1953, n. 253, puo essere concesso tanto nel normale procedimento di risoluzione del contratto per morosita, quanto in quello speciale di convalida di sfratto o in quello che si apre a seguito dell'opposizione dell'intimato. Il predetto termine, dovendo contemplare anche il pagamento delle spese giudiziali, deve, di norma, essere concesso col provvedimento che pone fine al giudizio e cioe con la sentenza o con l'ordinanza di convalida. Tuttavia, se il giudice ha gia concesso il termine di grazia nel corso del giudizio, con l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ai sensi dell'art 665 cod proc civile, se il conduttore ha pagato la somma dovuta nel termine prefissogli, il giudice non puo piu pronunziare condanna di rilascio per morosita. (Conf. 1778/57, 3692/55).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)