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Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 17/02/1987 (Rv. 451118 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - ART. 4, SESTO COMMA, LEGGE 26 NOVEMBRE 1969 N. 833 - TERMINE DI GRAZIA PER IL PAGAMENTO DELLE PIGIONI SCADUTE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451118-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - ART. 4, SESTO COMMA, LEGGE 26 NOVEMBRE 1969 N. 833 - TERMINE DI GRAZIA PER IL PAGAMENTO DELLE PIGIONI SCADUTE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969 n. 833, il quale - analogamente ai precedenti articoli 33 dllgt 12 ottobre 1945 n. 669 e 37 legge 23 maggio 1959 n. 253 - stabilisce che "nel procedimento che dispone il rilascio per morosità di un immobile adibito ad uso di abitazione può essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute", trova applicazione, stante l'ampio significato del termine "provvedimento" e la "ratio" della norma ispirata al "favor conductoris", tutte le volte che il giudice disponga il rilascio per morosità di un immobile locato per uso abitativo, nel senso che detto termine può essere concesso sia nel caso di ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., sia nel caso di ordinanza di convalida di sfratto emessa ex art. 663 stesso codice in assenza di opposizione del conduttore comparso che abbia chiesto di sanare la riconosciuta morosità, come pure nel caso di sentenza che dichiari risolto il contratto locativo per inadempimento del conduttore a conclusione di processo sin dall'origine ordinario o divenuto tale per trasformazione di quello sommario di convalida. (V 2393/65, mass n. 314474; (contra 3424/84, mass n 435436; (contra 5438/83, mass n 430359; (contra 6939/82, mass n 424603; (contra 971/82, mass n 418838; (contra 16/81, mass n 410393; (contra 4761/80, mass n 408569; (contra 599/80, mass n 403989; (contra 2511/79, mass n 398843; (contra 1786/79, mass n 398152; (contra 1604/76, mass n 380364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)