diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1651 del 22/04/1997 Cc. (dep. 27/05/1997) Rv. 208146 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Termini - Decorrenza dal momento in cui la cosa viene sottratta al possessore con la specifica destinazione al sequestro - Legittimità - Decorrenza dal momento della redazione del verbale di sequestro - Esclusione - Apprensione della cosa per accertamenti - Rilevanza dell'intervallo di tempo necessario per gli accertamenti ai fini della decorrenza del termine per la convalida - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208146-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

Ai fini della decorrenza dei termini per la convalida del sequestro, occorre fare riferimento non al momento in cui viene redatto il relativo verbale, ma a quello in cui la polizia giudiziaria compie materialmente l'atto che costituisce il sequestro. Per tale deve tuttavia intendersi quello in la cosa viene sottratta al possessore al fine specifico di sottoporla al vincolo: quando invece la cosa (nel caso di specie un telefono cellulare) venga trattenuta per l'espletamento di controlli e accertamenti, la sua materiale apprensione non è sufficiente a far decorrere il termine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)