Sez. 3, Sentenza n. 597 del 23/02/1994 Cc. (dep. 18/04/1994) Rv. 200713 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida | Deposito entro il secondo giorno dalla ricezione del verbale di sequestro - Mancata indicazione dell'ora - Conseguenze.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida
L'inosservanza del termine di 48 ore per la convalida del sequestro, di cui all'art. 355 cod. proc. pen., ancorché tale termine sia ordinatorio, dà luogo al dovere del P.M. di disporre la restituzione delle cose sequestrate; tuttavia, quando il deposito del provvedimento avvenga nel secondo giorno dalla ricezione del verbale di sequestro, deve presumersi che esso sia stato effettuato nelle ore di ufficio mentre la mancata indicazione dell'ora costituisce una mera irregolarità, che può dar luogo a responsabilità disciplinare del funzionario che riceve il provvedimento, ma che, di per sè, non determina una presunzione di intempestività con conseguente inefficacia del sequestro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)