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Sez. 3, Sentenza n. 6117 del 12/05/2000 (Rv. 536458 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla salute - Liquidazione - Riferimento al reddito del danneggiato - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536458-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Il danno alla salute non può essere liquidato né col criterio del triplo della pensione sociale (ex art. 4 legge n. 39 del 1977), né, a fortiori, con alcun altro criterio che ponga a base della liquidazione il reddito del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)