Sez. 3, Sentenza n. 6117 del 12/05/2000 (Rv. 536458 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla salute - Liquidazione - Riferimento al reddito del danneggiato - Inammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il danno alla salute non può essere liquidato né col criterio del triplo della pensione sociale (ex art. 4 legge n. 39 del 1977), né, a fortiori, con alcun altro criterio che ponga a base della liquidazione il reddito del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)