Sez. 3, Sentenza n. 10897 del 30/10/1998 (Rv. 520256 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione del danno biologico - Riferimento al criterio del triplo della pensione sociale (art. 4 comma terzo legge 39/77) - Inammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il danno biologico consiste nella menomazione dell'integrità psico - fisica della persona in sè considerata ed è, come tale, indipendente dalle ripercussioni che possono derivare alle capacità di lavoro e di guadagno del soggetto. Ne consegue che è inidoneo alla sua determinazione il criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del D.L. 26 dicembre 1986 n. 857 conv. in legge 26 febbraio 1977 n. 39 (il triplo della pensione sociale) che si riferisce alla diminuzione della capacità di produzione del reddito personale estraneo all'essenza del danno predetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)