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Sez. 3, Sentenza n. 6908 del 15/07/1998 (Rv. 517219 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Correlazione tra accusa e fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio - Irrogazione di sanzione disciplinare per fatti diversi da quelli contestati - Inammissibilità - Potere del giudice disciplinare di qualificazione del fatto contestato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517219-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Nel procedimento disciplinare a carico del notaio vige il fondamentale principio della correlazione tra l'accusa e i fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio. È, quindi, preclusa al giudice disciplinare la irrogazione di una sanzione per fatti diversi da quelli contestati, ma gli compete certamente il potere di qualificazione del fatto contestato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la qualificazione, operata dalla Corte d'appello in termini di illecito disciplinare, del fatto contestato - consistente nel non avere il notaio prestato la sua collaborazione al Consiglio notarile che gli aveva richiesto la consegna di una certa documentazione al fine di accertare la fondatezza della contestazione rivoltagli - ritenendo tale condotta inquadrabile nell'ambito della previsione di cui all'art. 147 legge notarile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)