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Sez. 3, Sentenza n. 4843 del 29/03/2003 (Rv. 561606 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza - Necessità - Modifica della qualificazione giuridica del fatto storico addebitato - Ammissibilità - Violazione del diritto di difesa dell' incolpato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561606-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Al procedimento disciplinare a carico dei notai è applicabile il fondamentale principio della correlazione tra l'accusa e i fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio, che però non impedisce al giudice disciplinare ed al Tribunale, adito in sede di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, di procedere ad una qualificazione giuridica del fatto diversa rispetto a quella formulata con la contestazione, in quanto essa non incide sul diritto di difesa dell'incolpato, alla cui tutela è preordinato il predetto principio (Nella specie, al notaio era stata contestata, tra l'altro, la violazione del punto a.3.1. lett. b), del codice deontologico, che fa divieto ai notai di servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o di utilizzare situazioni equivalenti; il Consiglio notarile, in funzione di giudice disciplinare, aveva ritenuto che la condotta contestata - consistente nella prospettazione al cliente della possibilità di ottenere con maggiore rapidità un mutuo, qualora egli avesse anche rogato il contratto di compravendita di un immobile - integrava la violazione del punto b.1.2, lett. a) di detto codice, che impone al notaio di astenersi da comportamenti che possano influire sulla libera scelta delle parti; la S. C., in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva escluso la violazione del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)