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Sez. L, Sentenza n. 3231 del 18/03/1993 (Rv. 481467 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento | Depenalizzazione - Conseguente applicazione della sanzione amministrativa - Lesione implicita del principio di legalità - Esclusione - Efficacia retroattiva della predetta sanzione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481467-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento

Alla violazione dell'obbligo del datore di lavoro di assumere i lavoratori per il tramite dell'ufficio di collocamento, costituente reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 27 della l. 29 aprile 1949 N. 264 e poi "depenalizzata" ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 N. 56, è applicabile, ove commessa prima dell'entrata in vigore di tale legge, la sanzione amministrativa da questa prevista, senza che ciò implichi una lesione del principio di legalità di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981 e un'efficacia retroattiva della detta sanzione amministrativa, essendo il fatto previsto come illecito al tempo della sua commissione ed essendo venuto meno, per effetto della legge successiva, solo il carattere penale di tale illecito, con la conseguente sua soggezione alla sanzione prevista dalla legge vigente al momento della sua applicazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)