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Sez. 1, Sentenza n. 1108 del 30/01/1995 (Rv. 490138 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Obbligo di assumere i lavoratori per il tramite dell'ufficio di collocamento - Violazione - Depenalizzazione ex art. 26 e L. n. 56 del 1987 - Commissione della violazione prima della entrata in vigore della legge di depenalizzazione - Sanzione amministrativa - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490138-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

In tema di sanzioni amministrative, il coordinamento degli articoli 1 e 40 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - esprimenti entrambi principi di carattere generale non limitati alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabili, in difetto di apposita disciplina transitoria appositamente dettata, a tutti i provvedimenti di depenalizzazione - comporta la non assoggettabilità a sanzione amministrativa di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge introduttiva della sanzione, attinenti a fatti sforniti di valenza illecita all'epoca della loro commissione; nell'ipotesi, invece di fatti anteriormente costituenti reato e successivamente depenalizzati, la sanzione amministrativa deve essere applicata, anche se il fatto illecito sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ma nel vigore della precedente disciplina attribuente al fatto rilevanza penale, senza che ciò implichi lesione del principio di legalità sancito dal menzionato art. 1. Ne consegue che alla violazione dell'obbligo del datore di lavoro di assumere i lavoratori per il tramite dell'ufficio di collocamento (costituente reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264 e poi depenalizzata in virtù dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56) è applicabile, ove commessa prima dell'entrata in vigore di tale legge di depenalizzazione, la sanzione amministrativa da questa prevista.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)