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Sez. 1, Sentenza n. 945 del 03/04/1971 (Rv. 350873 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE ENTRO IL SEMESTRE - ONERE DEL CREDITORE - LIMITI - AZIONI CONTRO I TERZI - ESCLUSIONE - CREDITORE DI UNA SOCIETA - AZIONE CONTRO L'AMMINISTRATORE O L'ACQUIRENTE PER I BENI SOCIALI DISPERSI OD ALIENATI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350873-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE ENTRO IL SEMESTRE - ONERE DEL CREDITORE - LIMITI - AZIONI CONTRO I TERZI - ESCLUSIONE - CREDITORE DI UNA SOCIETA - AZIONE CONTRO L'AMMINISTRATORE O L'ACQUIRENTE PER I BENI SOCIALI DISPERSI OD ALIENATI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Perche il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza della obbligazione principale e imposto l'Onere al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale e di continuarle con diligenza. Tale Onere non puo, peraltro, essere esteso al punto di imporre al creditore di una societa, i cui beni siano stati alienati o dispersi, di far valere la responsabilita dell'amministratore della societa o quella dell'acquirente, ai sensi degli artt 2394 e 2560 cod civ. l'Onere riguarda le istanze contro il debitore, non le azioni contro terzi, i cui presupposti di fatto possono essere ignoti al creditore garantito con fideiussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)