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Sez. 3, Sentenza n. 1138 del 19/04/1973 (Rv. 363636 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FIDEIUSSIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - TEMPESTIVA ESCUSSIONE ANCHE DELLE PERSONE AGENTI PER L'ASSOCIAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363636-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FIDEIUSSIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - TEMPESTIVA ESCUSSIONE ANCHE DELLE PERSONE AGENTI PER L'ASSOCIAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In materia di fideiussione prestata a favore di un'associazione non riconosciuta, la escussione di questa, che pure essendo priva di personalita giuridica deve essere considerata direttamente obbligata verso il creditore, esclude la decadenza prevista dall'art 1957 cod civ a carico del fideiussore che non abbia agito entro sei mesi contro il debitore, non essendo necessario, per evitare tale decadenza, che siano escussi anche coloro che hanno agito per l'associazione. (V 945/71, mass n 350873).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)