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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018 (Rv. 649336 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Modificazione della qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice di appello - Legittimità - Limiti - Fattsispecie.
Stato
decisa il 2018-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649336-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

La modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima - per violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte interessata - solo se detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, sicché è consentita la riqualificazione in termini di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., della domanda originariamente qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)