Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27943 del 23/09/2022 (Rv. 665976 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Domanda di restituzione delle somme pagate in forza di pronuncia di condanna caducata – Proponibilità in separato giudizio – Erronea qualificazione giuridica da parte dell'attore – Irrilevanza – Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una pronuncia di condanna caducata è proponibile in separato giudizio e al relativo accoglimento non osta l'erronea qualificazione giuridica della stessa operata dall'attore, competendo al giudice il potere-dovere di effettuare autonomamente tale qualificazione nei limiti dei fatti dedotti, né potendosi configurare un giudicato ostativo in ordine alla qualificazione operata dal primo giudice, ove non consti che essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito.
Cod. Civ. art. 2033, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)