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Sez. 1, Sentenza n. 410 del 20/01/1988 (Rv. 456963 - 01)

ECONOMIA (DISCIPLINA GIURIDICA) - IN GENERE - ABUSIVA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ESTERO - INFRAZIONE VALUTARIA - PRESCRIZIONE DEL CREDITO RELATIVO ALLE PENE PECUNIARIE - DECORRENZA - CESSAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456963-01

ECONOMIA (DISCIPLINA GIURIDICA) - IN GENERE - ABUSIVA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ESTERO - INFRAZIONE VALUTARIA - PRESCRIZIONE DEL CREDITO RELATIVO ALLE PENE PECUNIARIE - DECORRENZA - CESSAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ.*

Con riguardo all'infrazione valutaria consistente nell'abusiva Costituzione di disponibilità all'estero, la prescrizione del credito dell'amministrazione, in relazione alle pene pecuniarie, non inizia a decorrere fino a che non sia cessata detta disponibilità, trattandosi di illecito che non si esaurisce con il compimento degli Atti di esportazione di valuta, ma si protrae per tutto il tempo in cui persiste il rapporto arbitrariamente instaurato.*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 3, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)