Sez. 1, Sentenza n. 9409 del 07/09/1995 (Rv. 493940 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Sanzione amministrativa - Prescrizione - Decorrenza - Prova dell'avvenuta prescrizione - Onere relativo.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
Nel sistema di comminazione delle sanzioni amministrative in materia valutaria è essenziale la considerazione degli effetti del rapporto costituito illecitamente perché sono proprio questi effetti - implicanti obbligazioni tra residenti e non residenti - la sostanza del rapporto vietato dalle norme valutarie con la logica conseguenza che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione non può essere altro che quello della cessazione di tali effetti, ossia quello in cui l'illecito rapporto dell'abusiva disponibilità valutaria giunga a totale esaurimento. L'onere di dimostrare in giudizio il verificarsi di tale esaurimento spetta a colui che ha eccepito la prescrizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)