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Sez. 1, Sentenza n. 4626 del 22/05/1990 (Rv. 467336 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ - SOCIETÀ DI PERSONE - TRASFORMAZIONE - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE - RECESSO DEI SOCI - ESTINZIONE DELL'ORIGINARIO SOGGETTO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI RECEDUTI - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467336-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ - SOCIETÀ DI PERSONE - TRASFORMAZIONE - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE - RECESSO DEI SOCI - ESTINZIONE DELL'ORIGINARIO SOGGETTO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI RECEDUTI - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*

Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di persone, la trasformazione di essa da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge o l'assunzione di una nuova denominazione sociale ovvero il recesso dei soci non configurano eventi tali da determinare l'Estinzione dell'originario soggetto o il venir meno della responsabilità illimitata dei soci receduti, sempre che l'insolvenza si sia già manifestata al momento del recesso. (V 3481/87, mass n 452479; (V 6087/86, mass n 448403).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)