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Sez. 1, Sentenza n. 3481 del 09/04/1987 (Rv. 452479 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - ESTRAZIONE DI UN SOGGETTO E CORRELATIVA REAZIONE DI UN ALTRO SOGGETTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452479-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - ESTRAZIONE DI UN SOGGETTO E CORRELATIVA REAZIONE DI UN ALTRO SOGGETTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*

La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge (art. 2498 cod. civ.), ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'Estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto, una società che abbia promosso un giudizio come società in accomandita semplice e poi si sia trasformata in società per azioni, legittimamente può impugnare, in tale sua nuova veste, la decisione di primo grado e dare la prova della trasformazione, nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.. (V 198/82, mass n 417981, sul primo principio; (V 260/78, mass n 389553, sul primo principio; (V 1115/77, mass n 384764, sul primo principio; (V 3427/75, mass n 377579, sul primo principio; (V 5695/83, mass n 430601, sul secondo principio; (V 3284/78, mass n 392712).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)