diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 790 del 07/11/1988 Ud. (dep. 23/01/1989) Rv. 180245 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - CHIRURGO CAPO-EQUIPE - ANORMALE EVOLUZIONE POST-OPERATORIA - AFFIDAMENTO SUI COLLABORATORI - INSUFFICIENZA - OBBLIGO DI SEGUIRNE LO SVILUPPO E DI INTERVENIRE - SUSSISTENZA - OMISSIONE - MORTE DEL PAZIENTE PER INSUFFICIENZA O INADEGUATEZZA DI CURE - RESPONSABILITÀ PENALE DEL CHIRURGO - RAVVISABILITÀ - RAGIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180245-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - CHIRURGO CAPO-EQUIPE - ANORMALE EVOLUZIONE POST-OPERATORIA - AFFIDAMENTO SUI COLLABORATORI - INSUFFICIENZA - OBBLIGO DI SEGUIRNE LO SVILUPPO E DI INTERVENIRE - SUSSISTENZA - OMISSIONE - MORTE DEL PAZIENTE PER INSUFFICIENZA O INADEGUATEZZA DI CURE - RESPONSABILITÀ PENALE DEL CHIRURGO - RAVVISABILITÀ - RAGIONI - FATTISPECIE.*

In tema di causalità, il chirurgo capo-equipe, una volta concluso l'atto operatorio in senso stretto, qualora si manifestino circostanze denunzianti possibili complicanze, tali da escludere l'assoluta normalità del decorso post-operatorio, non può disinteressarsene, abbandonando il paziente alle sole cure dei suoi collaboratori, ma ha Obbligo di non allontanarsi dal luogo di cura, onde prevenire tali complicanze e tempestivamente avvertirle, attuare quelle cure e quegli interventi che un'attenta diagnosi consigliano e, altresì, vigilare sull'operato dei collaboratori. Ne consegue che il chirurgo predetto, il quale tale doverosa condotta non abbia tenuto, qualora, per complicanze insorte nel periodo post- operatorio e per carenze di tempestive, adeguate, producenti cure da parte dei suoi collaboratori, un paziente venga a morte, in forza della regola di cui al capoverso dell'articolo 40 del codice penale, risponde, a titolo di colpa (ed in concorso con i detti collaboratori), della morte dello stesso. (fattispecie di paziente sottoposta a colecistectomia e venuta a morte alcune ore dopo la conclusione dell'intervento, senza che fosse avvenuto il risveglio post-operatorio, a causa di ipossia cerebrale conseguita alla insufficienza respiratoria istituitasi nella fase di tardiva decurarizzazione, ed insufficiente assistenza respiratoria. Nonostante segni di ritardo nel risveglio, il chirurgo operante si era allontanato dalla clinica, dopo la conclusione dello intervento, disinteressandosi, benché a conoscenza, della crisi nella quale la paziente verteva e delle difficoltà nelle quali il medico anestesista si dibatteva, avendo fallito nei tentativi di rianimazione e non essendo riuscito a praticare intubazione tracheale né ad attivare altre cure e interventi idonei e producenti, tecnicamente possibili). (V mass n 167080; (V mass n 177967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)