Sez. 4, Sentenza n. 22007 del 23/01/2018 Ud. (dep. 18/05/2018) Rv. 272744 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Equipe chirurgica - Intervento operatorio - Scioglimento dell'equipe terminato l'intervento - Persistenza della posizione di garanzia - Condizioni - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
In tema di colpa medica, nel caso di intervento operatorio svolto in equipe, il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all'ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, con la conseguenza che è ravvisabile la sua responsabilità ove, terminato l'intervento, si sia allontanato senza avere affidato il paziente ad altri sanitari, debitamente edotti, in grado di seguire il decorso post operatorio (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva assolto dal reato di omicidio colposo due chirurghi che erano intervenuti in ausilio dei colleghi meno esperti sostituendosi agli stessi nella conduzione dell'intervento, e si erano poi allontanati, con successivo decesso della paziente per non essere stata trasferita in una struttura provvista di rianimazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)