Sez. 1, Sentenza n. 3726 del 09/04/1991 (Rv. 471602 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - In genere | Determinazione dell'assoggettamento di un atto all'IVA o all'imposta di registro - Criteri - Avvenuta corresponsione di una imposta anziché dell'altra - Ininfluenza - Imposizione alternativa - Corresponsione e richiesta del tributo effettivamente dovuto - Obbligo del contribuente e dell'ufficio - Sussistenza.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - In genere
Perché un atto sia assoggettato all'I.V.A. e non all'imposta di registro non rileva il semplice fatto che sia già stata corrisposta un'imposta anziché un'altra, posto che anche nei casi di imposizione alternativa il contribuente, e ancor più l'ufficio, hanno rispettivamente l'obbligo di corrispondere o di richiedere il tributo effettivamente dovuto e non quello per primo corrisposto o scelto dal contribuente in base a considerazioni soggettive.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 38, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)