Sez. 1, Sentenza n. 2021 del 12/03/1996 (Rv. 496300 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Cessione di un immobile - Attività occasionale - Assoggettabilità ad I.V.A. - Esclusione - Corresponsione di un tributo diverso da quello dovuto - Ininfluenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
L'assoggettabilità ad IVA della cessione di un immobile anziché all'imposta proporzionale di registro va esclusa nel caso di attività occasionale, posto che, secondo la disciplina introdotta dai d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e 31 marzo 1979, n. 94, avente efficacia retroattiva dal primo gennaio 1973 ai sensi dell'art. 3 del citato d.P.R. n. 24, "per esercizio di impresa si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa"; né rileva il semplice fatto che sia stato corrisposto un tributo anziché l'altro, atteso che, nel caso di imposizione alternativa, il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo dovuto e non quello scelto in base a considerazioni soggettive.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)