Sez. L, Sentenza n. 766 del 16/02/1978 (Rv. 390098 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - SOGGEZIONE ALLA LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO DELLA SUA MANIFESTAZIONE - RINUNZIA EFFETTUATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - VALIDITA - PREVISIONE DELL'EFFETTO PER UNA DATA SUCCESSIVA A TALE LEGGE E INOSSERVANZA DELLE MODALITA PREVISTE DALL'ART 23 DI DETTA LEGGE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - SOGGEZIONE ALLA LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO DELLA SUA MANIFESTAZIONE - RINUNZIA EFFETTUATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - VALIDITA - PREVISIONE DELL'EFFETTO PER UNA DATA SUCCESSIVA A TALE LEGGE E INOSSERVANZA DELLE MODALITA PREVISTE DALL'ART 23 DI DETTA LEGGE - IRRILEVANZA.*
Stante il principio secondo cui le rinunzie alla proroga legale dei contratti d'affitto sono soggette alla legge in vigore nel momento in cui esse vengono espresse (onde non e valida la rinuncia ad una proroga futura), la rinunzia alla proroga dell'affitto agrario effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n 11 del 1971 e valida, ancorche essa debba avere effetto dopo la detta entrata in vigore, pur se non compiuta con le modalita previste dall'art 23 della legge stessa e consistenti nella presenza davanti al giudice ovvero nell'assistenza delle associazioni sindacali.*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)