Sez. L, Sentenza n. 5711 del 05/11/1979 (Rv. 402309 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - ANNULLABILITA PREVISTA DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - ANNULLABILITA PREVISTA DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
Poiche i requisiti di validita di un negozio vanno riscontrati con riguardo alla legge del tempo della stipulazione in quanto la norma sopravvenuta puo modificarne gli effetti o il regime di Esercizio dei diritti da esso scaturenti ma non puo provocarne retroattivamente la caducazione, l'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n 11, sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici, il quale prevede la annullabilita delle rinuncie e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti all'affittuario di fondo rustico da Disposizioni vincolistiche, non puo trovare applicazione con riguardo a negozi intervenuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ancorche sia ancora pendente controversia sulla loro validita e tali negozi riguardino diritti indisponibili, ove gli stessi siano validi secondo la legge del tempo in cui furono posti in essere. (Conf 4813/78, mass n 394509; (Conf 766/78, mass n 390098; (Conf 235/78, mass n 389521; (Conf 5518/77, mass n 389158; (Conf 4959/77, mass n 394509).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)