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Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 20/04/1970 (Rv. 346721 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - ISTANZA - NATURA - INTEMPESTIVITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DEL POTERE DI DISPORRE LA CANCELLAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346721-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - ISTANZA - NATURA - INTEMPESTIVITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DEL POTERE DI DISPORRE LA CANCELLAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'istanza per la cancellazione di frasi ingiuriose contenuta negli scritti difensivi costituisce comunque sollecitazione all'esplicazione di un potere discrezionale, che puo essere esercitato dal giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Pertanto, non puo farsi questione d'intempestivita della predetta istanza, in qualunque fase essa sia proposta. Inoltre, proprio perche si tratta di esplicazione di un potere discrezionale, l'uso che ne abbia fatto il giudice di merito non e censurabile in Cassazione. (V 757-70, massima n 346035 3385-69, massima n 343464 3064-69, massima n 342987 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)