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Sez. 2, Sentenza n. 3064 del 05/09/1969 (Rv. 342987 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OMESSO ESAME DELLA ISTANZA DI CANCELLAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342987-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OMESSO ESAME DELLA ISTANZA DI CANCELLAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La richiesta di cancellazione di frasi ingiuriose e volta unicamente a sollecitare l'Esercizio dei poteri discrezionali del giudice davanti al quale le frasi sono state pronunziate, onde non e ammissibile il ricorso per Cassazione, neppure per il mancato esame della richiesta medesima. (Conf 1936, 68, massima n 333940 1044, 65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)